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Liquidazione giudiziale: stato passivo

Artt. 49, 201, 203, 205–208 CCIISospensione feriale: sì (artt. 201, c. 10, e 207, c. 16)

Nell’accertamento del passivo, a differenza degli altri procedimenti del Codice, si applica la sospensione feriale: il calcolatore salta i giorni dal 1° al 31 agosto dove la legge lo prevede, e lo dice.

Compare nel titolo degli eventi del calendario.
Sentenza e udienza di verifica
Domande tardive
Per le domande ultratardive (art. 208, c. 3).
Impugnazioni

Scadenze

Inserisci la data dell’udienza di verifica, del deposito della sentenza o della comunicazione dell’esito.

    Regole: giorno iniziale escluso; termini a mesi nel giorno corrispondente; proroga al primo giorno non festivo per i termini per compiere un atto, e al lunedì se scadono di sabato quando si tratta di atti processuali (art. 155, c. 5, c.p.c.); nei termini a ritroso la scadenza si anticipa al giorno non festivo precedente; nessuna proroga per durate e limiti; festivi nazionali (L. 260/1949, incluso il 4 ottobre dal 2026), esclusi i patroni locali. Sospensione feriale (L. 742/1969) solo per verifica, domande e impugnazioni dello stato passivo: in avanti e a ritroso non si contano i giorni di agosto; ai termini a mesi si aggiungono 31 giorni per ogni agosto compreso. Il calcolo non sostituisce la verifica dei provvedimenti del caso concreto.