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Accordi e transazione fiscale

Artt. 57, 60, 63 CCIINessuna sospensione feriale (art. 9 CCII)

Adesione degli enti alla proposta, piano delle rate della transazione con il termine oltre il quale è risolta di diritto, pagamento dei creditori estranei.

Compare nel titolo degli eventi del calendario.
Proposta di transazione
Presso gli uffici competenti (art. 63, c. 1).
Data del deposito della modifica presso gli uffici (art. 63, c. 2, e art. 88, c. 5). Indica se si tratta di una semplice modifica o di una nuova proposta: la qualificazione non può farla il calcolatore. Per la nuova proposta il termine è di 60 + 90 giorni.
Rate della transazione
Data, importo e riferimento; si possono incollare da Excel.
Creditori estranei

Scadenze

Inserisci la data di deposito della proposta, il piano delle rate o la data di omologazione.

    Regole: giorno iniziale escluso; termini a mesi nel giorno corrispondente; proroga al primo giorno non festivo per i termini per compiere un atto, e al lunedì se scadono di sabato quando si tratta di atti processuali (art. 155, c. 5, c.p.c.); nei termini a ritroso la scadenza si anticipa al giorno non festivo precedente; nessuna proroga per durate e limiti; festivi nazionali (L. 260/1949, incluso il 4 ottobre dal 2026), esclusi i patroni locali. Per i termini di pagamento (artt. 57 e 63, c. 8) valgono gli artt. 1187 e 2963 c.c.: proroga per i festivi, non per il sabato; il calcolatore indica anche la data prudente. Il calcolo non sostituisce la verifica dei provvedimenti del caso concreto.