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Periodo sospetto per le revocatorie

Artt. 163, 164, 166, 170 CCIINessuno spostamento per sabato e festivi

Dal deposito del ricorso cui è seguita la liquidazione giudiziale, o dalla pubblicazione della prima domanda di accesso a uno strumento di regolazione, il calcolatore conta a ritroso due anni, un anno e sei mesi. Se inserisci gli atti, dice per ciascuno se ricade nel periodo, con quale margine, e fino a quando il curatore può agire.

Compare nei prospetti esportati.
Date della procedura
Se più ricorsi sono stati riuniti, il primo depositato.
Per il limite di tre anni e per riconoscere i pagamenti anticipati.
Concordato, accordi, piano, anche con riserva, a cui è seguita la liquidazione (art. 170, c. 2). Conta la pubblicazione nel registro delle imprese, non il deposito; se sono più d’una, la prima.
C’è stata una composizione negoziata?
La retrodatazione è controversa: il calcolo principale non la applica, e accanto compare il calcolo secondo la tesi opposta.

Periodi sospetti

Inserisci la data di deposito del ricorso cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale.

Atti da controllare

Per ogni atto: data (per l’ipoteca, la data dell’iscrizione), tipo e, per i pagamenti, la scadenza del credito pagato. «Atto anormale»: prestazioni del debitore che superano di oltre un quarto quanto ricevuto, pagamenti di debiti scaduti con mezzi diversi dal denaro o dagli altri mezzi normali, pegni e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti. Per i finanziamenti infragruppo scegli «Rimborso di finanziamento dei soci».

    Nessun atto. Il calcolo dei periodi funziona anche senza.

    Come conta i periodi

    Il periodo comincia nel giorno corrispondente del mese o dell’anno a ritroso, che è compreso: l’atto compiuto proprio quel giorno è segnalato come caso limite, perché la lettura opposta è sostenibile. Se il giorno corrispondente manca (31 agosto meno sei mesi), il periodo comincia l’ultimo giorno del mese. I periodi non si spostano per sabati e festivi: non sono termini per compiere un atto, ma delimitano la fattispecie.

    Il limite per agire è il primo tra i tre anni dall’apertura e i cinque anni dall’atto (art. 170, c. 1): si proroga se cade in un festivo (art. 2963 c.c.), non se cade di sabato, e accanto compare la data prudente non prorogata.

    Lo strumento non valuta le esenzioni dell’art. 166, c. 3, la postergazione dei finanziamenti dei soci, la sproporzione o la conoscenza dello stato d’insolvenza; per gli atti tra coniugi, uniti civilmente o conviventi (art. 169) non c’è una finestra fissa: rileva il tempo in cui il debitore esercitava l’impresa. Riferimenti normativi da verificare sul testo vigente.